Codice Etico
ARTICOLO 1
AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI
Il Codice si applica agli amministratori, ai dipendenti e ai collaboratori stabili dell’azienda (i ‘Destinatari’).
ARTICOLO 2
PRINCIPI GENERALI
L’azienda esercita la propria attività imprenditoriale nel rispetto dei seguenti
principi generali.
· Correttezza, lealtà e onestà.
L’azienda opera sempre nel rispetto delle leggi vigenti, dell’etica professionale e dei regolamenti interni e osserva sempre comportamenti leali nei confronti di tutti i soggetti con i quali si relaziona.
· Imparzialità e avversione al conflitto di interessi.
Nelle sue decisioni, l’azienda agisce con esclusivo riferimento al miglior interesse per l’azienda e rifiuta ogni comportamento non in linea con tali interessi o motivato da ragioni opportunistiche o discriminatorie. I Destinatari evitano situazioni di conflitto di interesse in conformità alle normative applicabili e in ogni caso ne danno tempestiva comunicazione.
· Riservatezza.
I Destinatari mantengono riservate le notizie e le informazioni costituenti patrimonio aziendale o inerenti l’attività dell’azienda. L’azienda tratta i dati personali e le informazioni riservate relativi ai dipendenti, ai collaboratori, ovvero ai soggetti con cui intrattiene rapporti, in ottemperanza alle leggi in materia di riservatezza vigenti nei paesi in cui opera e alle best practice per la protezione della privacy. L’azienda garantisce un elevato livello di sicurezza nella selezione e nell’uso delle procedure, anche informatiche, destinate al trattamento di dati personali e delle informazioni riservate.
· Trasparenza e completezza delle informazioni.
L’azienda assicura che tutte le informazioni diffuse dall’azienda per qualunque fine, in particolare ai clienti, ai consumatori e al mercato, siano complete, corrette, comprensibili e accurate, in modo da consentire ai destinatari di assumere decisioni consapevoli. I rapporti tra l’azienda e i mezzi di informazione competono esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò delegate e sono svolte in coerenza con la politica di comunicazione definita dall’azienda
ARTICOLO 3
RISORSE UMANE
L’azienda, riconoscendo l’importanza fondamentale delle risorse umane, ritiene che le persone impiegate nel Gruppo, a tutti i livelli, siano mezzo indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Conseguentemente, si impegna a valorizzare e sviluppare il proprio capitale umano, assicurando a ciascuno il corretto svolgimento della propria personalità nell’espletamento dell’attività lavorativa.
L’azienda ritiene che l'apporto di risorse umane con esperienze personali, culturali e professionali profondamente diverse tra loro costituisca un fattore di arricchimento e di crescita per l’azienda stessa.
L’azienda rifiuta ogni forma di discriminazione, in particolare per motivi di razza, sesso, età, lingua, nazionalità, origine etnica, religione, orientamento sessuale, ascendenza, affiliazione sindacale o politica e condizioni personali e sociali, impegnandosi a garantire pari opportunità nel lavoro e nell’avanzamento professionale.
L’assunzione, la formazione, la retribuzione, le promozioni, i trasferimenti e la cessazione del rapporto di lavoro con i dipendenti non sono in alcun modo influenzati o determinati da motivazioni discriminatorie.
ARTICOLO 4
AMBIENTE DI LAVORO
L’azienda si impegna a garantire la migliore tutela delle condizioni di lavoro al fine di salvaguardare la salute, la sicurezza e l'integrità psico-fisica dei dipendenti, nel rispetto della personalità di ciascuno.
L’azienda si impegna, in particolare, a che nessun lavoratore subisca comportamenti vessatori lesivi della sua dignità personale e professionale e della sua salute psico-fisica.
ARTICOLO 5
BENI AZIENDALI
I Destinatari sono tenuti a utilizzare i beni e le risorse aziendali loro affidati in modo responsabile e con modalità idonee a mantenerne il valore.
È vietato ogni utilizzo di detti beni e risorse in contrasto con gli interessi dell’azienda, per motivi personali o comunque estranei al rapporto di lavoro o di collaborazione con l’azienda.
ARTICOLO 6
RISPETTO DELL’AMBIENTE
L’azienda svolge le proprie attività in conformità alle leggi, ai regolamenti e alle politiche in materia di ambiente adottate dalle autorità competenti dei vari paesi in cui esso opera favorendo lo sviluppo di condotte a tutela dell’ambiente.
La gestione degli stabilimenti si informa ai principi di salvaguardia ambientale, efficienza energetica e sostenibilità.
ARTICOLO 7
DIVIETO DI USO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE
Ciascun Destinatario deve mantenere riservate le informazioni apprese in ragione dell'incarico o della funzione svolta, soprattutto se potenzialmente idonee, qualora divulgate, a recare pregiudizio patrimoniale o di immagine all’azienda.
ARTICOLO 8
RAPPORTI CON I CLIENTI E I CONSUMATORI
I clienti rappresentano il patrimonio fondamentale dell’azienda.
L’azienda ritiene prioritario mantenere gli elevati standard qualitativi che, nel corso del tempo, hanno garantito il successo dei suoi servizi e prodotti.
Rivolgendo la massima attenzione al soddisfacimento dei clienti, l’azienda si impegna affinché i prodotti e i servizi incontrino il costante gradimento dei clienti e siano sicuri e affidabili sotto tutti i punti di vista, realizzati ed elargiti con mezzi tecnologici sicuri e avanzati.
L’azienda rispetta la normativa a tutela del cliente e si impegna a non porre in essere alcuna pratica commerciale scorretta ovvero contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei clienti.
ARTICOLO 9
ADVERTISING
La comunicazione pubblicitaria del Gruppo si è sempre caratterizzata per innovazione e creatività.
L’azienda, continuando a ricercare tali valori, si impegna ad adottare una politica di comunicazione pubblicitaria rispettosa della libertà e dignità delle persone.
ARTICOLO 10
RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
I rapporti con la Pubblica Amministrazione sono ispirati alla massima correttezza e trasparenza nel rispetto del principio di imparzialità.
Ai Destinatari è fatto assoluto divieto di promettere od offrire a pubblici ufficiali e a dipendenti o esponenti in genere della Pubblica Amministrazione pagamenti o altre utilità al fine di promuovere o favorire gli interessi dell’azienda.
ARTICOLO 11
RAPPORTI CON PARTITI POLITICI, ORGANIZZAZIONI SINDACALI E
ASSOCIAZIONI
I rapporti con le istituzioni, i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le associazioni sono ispirati alla massima correttezza e trasparenza.
Ai Destinatari è fatto assoluto divieto di promettere od offrire a dipendenti o esponenti in genere di partiti politici, organizzazioni sindacali e associazioni pagamenti o altre utilità al fine di promuovere o favorire gli interessi del Gruppo.
L’azienda aderisce alle organizzazioni di categoria e alle organizzazioni collettive che abbiano come scopo quello di studiare e favorire la corretta alimentazione, il consumo responsabile delle bevande alcoliche e la tutela dei prodotti tradizionali.
ARTICOLO 12
RAPPORTI CON I FORNITORI E LE CONTROPARTI IN GENERE
I Destinatari evitano che interessi di carattere personale possano determinare la scelta delle controparti contrattuali ovvero influenzare il contenuto degli accordi con esse conclusi.
La scelta dei fornitori o delle controparti in genere e la formulazione delle condizioni contrattuali è ispirata da valori di correttezza, imparzialità, equità nel prezzo, qualità del bene e/o del servizio, comparando le varie offerte presenti sul mercato e valutando accuratamente le garanzie prestate in ordine al preciso adempimento di quanto promesso.
I processi di acquisto devono essere finalizzati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo per l’azienda e alla lealtà e imparzialità nei confronti di ogni fornitore in possesso dei requisiti richiesti, escludendo ogni forma di discriminazione.
La stipula di un contratto con un terzo deve sempre basarsi su rapporti di estrema chiarezza, evitando, ove possibile, l'assunzione di vincoli contrattuali che comportino forme di dipendenza verso il fornitore contraente.
E’ in ogni caso vietato accettare doni o favori il cui valore, tenuto conto delle circostanze in cui essi sono stati offerti, è in grado di condizionare anche minimamente la scelta del fornitore, della controparte ovvero le condizioni contrattuali.
ARTICOLO 13
CONCORRENZA
L’azienda riconosce il valore della concorrenza nel mercato di riferimento.
L’azienda pertanto rifiuta pratiche commerciali scorrette tali da costituire una violazione delle leggi sulla concorrenza.
ARTICOLO 14
VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO
Le violazioni del Codice possono determinare la cessazione del rapporto fiduciario tra l’azienda e il Destinatario, con le conseguenze rispetto al rapporto di lavoro previste dai contratti collettivi e dalle norme vigenti.




